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Sentenza n.828 del 2011 resa dal Giudice di Pace di Portici

Lo Studio Legale AFM (www.afmstudiolegale.it), degli avvocati Aldo Avvisati e Marialuisa Faraone Mennella, segnala la sentenza n.828 del 2011 resa dal Giudice di Pace di Portici, - Dr. Antonio d’Amato - in materia di risarcimento danni per “mala gestio” da illegittimo ed ingiustificato scatto di classe di merito con conseguente (notevole) aumento del premio assicurativo per la r. c. auto, attuato da una compagnia assicuratrice (tra le più note) sulla base della liquidazione di un sinistro per presunta responsabilità dell’assicurato, il quale ultimo, però, non era mai stato notiziato in merito al preteso risarcimento per danni da circolazione. L’azione intentata dallo Studio Legale AFM per il proprio assistito, è stata volta appunto a far declarare la illegittimità della condotta della compagnia assicuratrice che imponeva lo scatto di classe di merito (dalla II° alla VI°) con conseguente aumento del premio assicurativo per la r. c. auto, e, per effetto, la condanna della Compagnia assicuratrice al ripristino della classe originaria e restituzione delle somme indebitamente percepite quale aumento del premio, oltre al risarcimento dei danni tutti derivati all’istante a seguito di tale condotta. Il Giudice di Pace, con una sentenza viepiù motivata, basata su una valutazione congrua, coerente e complessiva delle risultanze dei mezzi istruttori ritualmente ammessi (specificatamente interrogatorio formale, non reso, del L. R. p. t. della società convenuta, mancata prova della comunicazione all’assicurato della richiesta di risarcimento per sinistro, mancata esibizione di documentazione attinente alla liquidazione del sinistro stesso al fina di valutare la fondatezza della liquidazione), è giunto ad affermare come l’operato della convenuta compagnia non si è uniformato agli obblighi di diligenza, correttezza e buona fede nel perseguimento di interessi comuni ad essa ed all’assicurato, richiesti, secondo costante e certo orientamento del Supremo Collegio, al fine di andare esente da responsabilità per “mala gestio” , nella gestione appunto delle vertenze che vedono coinvolti gli assicurati. Pertanto ha dichiarato illegittimo il declassamento della posizione assicurativa dell’assicurato con condanna al ripristino della classe di merito operante al momento del sinistro addebitatogli e restituzione immediata di quanto già pagato e non dovuto (circa € 500,00). Sulla domanda di risarcimento dei danni, il Giudice ha ritenuto invece di aderire all’orientamento di cui alla sentenza n. 26972/2008 delle Sezioni Unite del Supremo Collegio in materia di danni “cd. bagatellari”, negando il chiesto risarcimento. Ha, peraltro, condannato la Compagnia alla refusione delle spese di giudizio in favore dell’assicurato, istante (ulteriori € 350,00). In conclusione, per una volta Davide (il Consumatore) ha centrato dritto sulla fronte Golia (il Potere forte), il quale ha vacillato sotto il colpo fino a cadere ed arrendersi. Ma in quanti, novelli Davide, hanno l’ardire di sfidare il Golia di turno? n quanti sono pronti ad imbracciare le armi del Diritto?

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